Elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti

 

 

In data 09/08/2019 è stato firmato ed emanato il decreto attuativo per quanto previsto nella legge 145\2018, ovvero: Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini TSRM-PSTRP per gli operatori sanitari che non possono iscriversi agli Albi professionali delle professioni sanitarie a causa della mancanza dei requisiti formativi previsti dalla normativa vigente.

 


  • l Massofisioterapista con diploma abilitante ai sensi della Legge 403/71, art.1, è una professione posta ad esaurimento dalla Legge 145, entrata in vigore il 31/12/2018, art.1, comma 537, 538, 542 e dalla Legge n. 42 del 26 febbraio 1999, art.4, comma 4bis.
  • Attenzione! i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF – RGS hanno chiarito che con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, si prevede la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie anche da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021. Al decreto seguiranno i relativi provvedimenti attuativi dello stesso MEF – RGS e dell’Agenzia delle Entrate. Sarà cura della Federazione Nazionale provvedere, all’invio delle anagrafiche degli iscritti ai relativi elenchi speciali a esaurimento. I dati potranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022.
  • Nota Age.Na.S. chiarimenti obbligo formativo ECM Massofisioterapiti: la professione di massofisioterapista non rientra, al momento, tra le professioni sanitarie soggette all’obbligo formativo ECM, pertanto i nominativi degli esercenti tale professione non vengono trasmessi in anagrafe Co.Ge.A.P.S. Age.Na.S. spiega che «sono destinatari dell’obbligo ECM i soli professionisti sanitari, qualificati come tali dalla normativa di riferimento» e che «la Commissione nazionale per la formazione continua non ha il potere di estendere l’obbligo formativo ECM alla categoria professionale dei massofisioterapisti, in quanto non riconducibile ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM, come previsto dalla normativa vigente». Nella stessa Nota, si specifica altresì che, al fine di garantire uno standard qualitativo elevato delle prestazioni che a qualsiasi titolo sono esercitate nell’ambito della salute, tutto il personale che a qualsiasi titolo vi opera sia tenuto all’aggiornamento professionale continuo. Tale aggiornamento può essere riconducibile all’ECM per gli iscritti negli elenchi speciali di cui all’art. 1 del D.M. 9 agosto 2019 poiché in possesso, prima della legge n. 145 del 2018, di un titolo che ha consentito l’esercizio delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento già soggetta all’obbligo ECM, e un obbligo formativo non riconducibile all’ECM per gli iscritti all’elenco speciale dei massofisioterapisti, le cui attività professionali, a differenza degli altri iscritti agli elenchi speciali, non sono riconducibili ad una professione sanitaria di riferimento a sua volta soggetta all’obbligo ECM.
  • Lavoro -Sistema tessera sanitaria
  • Associazioni dei Massofisioterapisti – Informazioni della categoria 

 

 

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