LINEE GUIDA PER LA VERIFICA E LO SPOSTAMENTO DEI CREDITI ECM
Corso 9 crediti ECM FAD gratuito Metodologia della ricerca per TSRM realizzato da FASTeR

con la delibera della CNFC, recentemente pubblicata sul sito AgeNaS e approvata il 12 novembre 2021, si attua quanto previsto dal DLgs 101 del 2020 in materia di Radioprotezione del paziente.

In particolare:

DLgs 101 del 2020, art 162, comma 2: “I professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi con all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, devono seguire corsi di formazione in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito della formazione continua di cui all’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.”.

DLgs 101 del 2020, art 162, comma 4: “I crediti specifici in materia di radioprotezione devono
rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.”.

In considerazione che l’obbligo riguarda tutto il triennio 2020/2022, il portale del CoGeAPS ha reso
disponibile la possibilità di sanare il pregresso, facendo riconoscere nel 10% del dovuto, alcuni corsi già espletati in materia di radioprotezione potendo agire in modo autonomo all’interno del portale o attraverso la relativa APP, fermo restando, comunque, il limite di non superare il 50% dei corsi effettuati.

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