Fondamenti giuridici della professione

  • Codice deontologico Tecnico ortopedico 1 – Tecnico ortopedico 2


  • Regio  decreto  31  maggio 1928, n. 1334  – Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264,  sulla  disciplina  delle  arti  ausiliarie  delle  professioni sanitarie – (pubblicato sulla Gazz. Uff., 4 luglio, n. 154).  (E’  riconosciuta l’arte sanitaria ausiliaria del  “meccanico ortopedico ernista”) 
  • Regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265– Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. (pubblicato sul Suppl. ordin. alla Gazz. Uff.,  9 agosto, n. 186).  (Le arti sanitarie ausiliarie – tra cui quella di meccanico ortopedico ernista – sono soggette a vigilanza. Sono istituite le scuole per i corsi di formazione professionale). 
  • Decreto  ministeriale  14  settembre  1994,  n. 665–  “Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico ortopedico” (Pubblicato sulla Gazz. Uff., 3 dicembre 1994  n. 283) (Viene individuata la figura professionale del tecnico ortopedico così come previsto dalla riforma del D.LGS. 502/1992, ’art. 6: “Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità”). 
  • Decreto Ministeriale 24 luglio 1996– Approvazione della tabella XVIIIter  recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell’area sanitaria, in adeguamento dell’art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. (Pubblicato sul Suppl. ordinario n. 168, alla Gazz.  Uff.  n.  241,  del 14 ottobre). – (Viene approvato l’ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario per tecnici ortopedici). 
  • Ministero dell’universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – Decreto 24 Settembre 1997– “Requisiti d’idoneita’  delle strutture  per i  diplomi universitari dell’area medica. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 serie generale parte prima del 7/10/1997) (Sono individuati i requisiti generali e  specifici di idoneita’ per l’accreditamento delle strutture ove si svolge sia la parte didattica che di tirocinio pratico de i corsi di diploma universitario per tecnici ortopedici). 
  • Legge 26 Febbraio 1999, N.42–  Disposizioni in materia di professioni sanitarie. (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02-03-1999) (Il provvedimento, tra le altre cose,  sostituisce il termine “arte ausiliaria sanitaria” con quello di “professione sanitaria”). 
  • Ministero Della Sanita’  – Decreto 27 Luglio 2000– Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di tecnico ortopedico, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.  (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17-08-2000) (Sono riconosciuti equipollenti al diploma universitario di tecnico ortopedico tutti i titoli di meccanico ortopedico ernista conseguiti ai sensi della normativa antecedente alla istituzione dei corsi di D.U.). 
  • Legge 10 Agosto 2000, N.251– Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonche’ della professione ostetrica.  (PUBBLICATO SULLA Gazzetta Ufficiale n. 208 del 06-09-2000)  (La norma prevede che gli operatori della riabilitazione,  quelli dell’area tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale (tra cui il tecnico ortopedico) ,  gli infermieri e le ostetriche, svolgano le loro attività con «autonomia professionale». Rimanda al Ministero della Sanità la definizione dei relativi profili professionali e degli eventuali codici deontologici. Riconosce il percorso di laurea per questi professionisti sanitari. 
  • Ministero della Sanita’ – Decreto 29 Marzo 2001– “Definizione delle figure professionali di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre” 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, legge n. 251/2000).  (Pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23-05-2001). (Il decreto ha raggruppato le figure professionali sanitarie nelle 4 aree individuate dalla L. 251/2000 : Professioni infermieristica e di ostetricia, – p. riabilitative, – p. tecnico-sanitarie,   – p. tecniche della prevenzione.  L’attuale classificazione annovera la professione sanitaria di TECNICO ORTOPEDICO, nella fattispecie: Professioni tecnico sanitarie , sottoclasse area tecnico-assistenziale). 
  • DECRETO 2 aprile 2001 MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie “ (Pubblicato sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 128 del 5/6/2001).  (Il decreto ha ridefinito le 4 classi di laurea nelle professioni sanitarie. Nell’ambito della classe delle lauree delle professioni sanitarie tecniche, sottoclasse area tecnico assistenziale vi è quella di  TECNICO ORTOPEDICO (definito successivamente corso di laurea IN TECNICHE ORTOPEDICHE).  Il piano di studi prevede 180 CFU (1 CFU= 25 ore)  La prova finale del corso ha valore di esame abilitante. Gli studi si svolgeranno di norma all’interno delle Università mentre lo svolgimento del tirocinio pratico avverrà all’interno di aziende ortopediche convenzionate con le Università).IL DI 2/4/2001 è stato sostituito dal

    Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 – Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie (Pubblicato nella G.U. n. 119 del 25/5/2009) 

  • DECRETO 2 aprile 2001 MINISTERO UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie(Pubblicato sul S.O. n. 136 alla G.U. n. 128 del 5/6/2001). (Per essere ammessi al corso di laurea specialistica in tecniche assistenziali è necessario il titolo di laurea triennale oltre al curriculum.  I regolamenti didattici fisseranno i requisiti che devono essere posseduti per l’ammissione a ciascun corso.  (specifiche esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attività lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate, caratterizzate dall’esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea triennale conseguito e coerenti con l’obiettivo del corso di laurea specialistica. Il titolo di specializzazione conferirà l’accesso alla dirigenza all’interno delle strutture del SSN nonché all’insegnamento).IL DI 2/4/01 è stato sostituito dal

    Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009  Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (Pubblicato sulla G. U. del 28 maggio 2009 n. 122)

  • LEGGE  8 gennaio 2002 n. 1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 8 del 10 Gennaio 2002). (La Legge ha riconosciuto il diritto dei possessori di titoli pregressi a presentare domanda di ammissione a corsi di laurea specialistica;  l’iscrizione potrà avvenire previo concorso di ammissione, per titoli ed esami. La CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ha ribadito che requisito di base e indispensabile per accedere ai corsi è il possesso del diploma di scuola media superiore). 
  • Legge 1 febbraio 2006, n. 43Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 40 del 17 febbraio 2006). (Tra i punti salienti della legge, c’è senz’altro quello che regolamenta le professioni sanitarie, nel rispetto dei diversi iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione. A tal fine Il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi).
  • Legge 11 gennaio 2018 , n. 3– Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche’ disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
    (pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31.1.2018)
    (
    Comunicato Ministero Salute)

  • DM 13 marzo 2018 – Decreto istitutivo nuovi Albi professioni sanitarie 
    (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 3.4.2018)
    (Comunicato Ministero Salute)
  • DM 15 marzo 2018–  Decreto attuativo procedure elettorali Ordini professioni sanitarie
    (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 3.4.2018)
    (
    Comunicato Ministero Salute) 
  • 11/06/2019 DECRETO MINISTERIALE del Ministero della Salute
    Composizione del Consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
    (pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 177 del 30 luglio 2019)

  • 11/06/2019 
    DECRETO MINISTERIALE del Ministero della Salute
    Composizione delle Commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
    (pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 177 del 30 luglio 2019)
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