Federazione Nazionale Collegi Professionali TSRM
Codice deontologico
del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 2004
1 – Disposizioni generali
1.1 Il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (di seguito indicato con TSRM) è il professionista sanitario che, all’interno del percorso assistenziale, è responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari degli interventi radiologici aventi finalità di prevenzione, diagnosi e terapia.
1.2 Per poter esercitare la professione, il TSRM, ovunque operante, deve essere iscritto all’Albo del Collegio professionale competente per territorio.
1.3 Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal Tecnico Sanitario di Radiologia Medica in qualsiasi ambito eserciti la propria professione.
1.4 L’inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla norma.
2 – Principi etici del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
2.1 Il TSRM pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie.
2.2 Il TSRM è al servizio della persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di interventi tecnici di radiologia a finalità preventive, diagnostiche o terapiche. Il TSRM contribuisce a prevenire e curare la malattia.
2.3 Il TSRM riconosce che la persona non è destinataria passiva degli interventi sanitari bensì soggetto titolare dei diritti inviolabili dell’uomo, cui spetta un ruolo da protagonista attivo e responsabile nella tutela e promozione della propria salute. Il TSRM sostiene che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d’intervento, fornisce il suo contributo.
2.4 Il TSRM, ritenendosi soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria assume un atteggiamento responsabile nell’attuazione del diritto alla salute.
2.5 Il TSRM afferma l’impossibilità di scindere i concetti di responsabilità e autonomia, decisionale ed operativa. Pertanto, il TSRM è responsabile delle decisioni assunte autonomamente e degli atti compiuti in autonomia.
2.6 Il TSRM valuta ed agisce tenendo conto di età, sesso, razza, cultura, valori ideologici, politici, religiosi e condizione socioeconomica, senza che queste diventino causa di discriminazione.
2.7 Ponendosi in ascolto nei confronti della persona, il TSRM ne coglie sentimenti, opinioni, difficoltà e dolori, oltre che il significato che essa attribuisce all’intervento radiologico. Con essa cerca d’instaurare una relazione.
2.8 Il TSRM è consapevole che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia che deve essere instaurato tra operatore e persona.
Il rapporto di fiducia esige il rispetto della persona, che, nell’attività del TSRM, si esprime in particolare nel garantire la riservatezza delle informazioni all’atto della raccolta dei dati anamnestici, negli atteggiamenti assunti durante l’esecuzione delle prestazioni, nel preservare l’intimità dell’utente anche quando le situazioni logistiche ne facilitino il pregiudizio.
2.9 Il TSRM pone il principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali.
2.10 Nell’esercizio della professione il TSRM valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche. Il TSRM verifica costantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione e all’aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.
Il TSRM che non agisce secondo quanto indicato dalle più recenti evidenze scientifiche è deontologicamente censurabile e disciplinarmente perseguibile.
2.11 Il TSRM partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria. Nel quotidiano, si adopera per il concreto miglioramento della sua specifica realtà lavorativa.
2.12 Il TSRM caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie alla persona ai massimi livelli qualitativi. A tal fine, il TSRM individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità in sanità.
2.13 Di fronte ai molteplici e crescenti dilemmi etici posti da società, scienza e tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, religioso, scientifico, normativo, professionale, culturale ed economico), il TSRM sceglie quella che soddisfa dignità, libertà e bisogni di salute della persona.
2.14 Il TSRM rifiuta l’accanimento diagnostico e terapeutico in quanto lesivo della dignità e della salute della persona. Allorquando si verifichi, dopo averne data segnalazione ed essersi confrontato con i soggetti richiedenti o prescrittori, il TSRM può ricorrere all’obiezione di coscienza.
2.15 Le relazioni che il TSRM instaura e mantiene con familiari, cittadini e società, colleghi, altre professioni sanitarie e non, studenti dei Corsi di laurea, Istituzioni ed Associazioni scientifiche, tecnologie e industria sono finalizzate a tutelare e favorire la salute della persona nonché prevenirne e curarne la malattia.
3 – Rapporti con la persona
3.1 Ridurre la persona ad una patologia, un numero od un segmento corporeo è lesivo della sua dignità personale e sociale. Pertanto, il TSRM si rivolge ad essa utilizzandone nome e cognome personalizzando la dinamica relazionale. Tale atteggiamento assume particolare rilievo nei confronti dei soggetti di età pediatrica.
3.2 Il TSRM è al servizio della persona. Con essa si impegna ad instaurare una relazione tenendo in considerazione le variabili fisiche, psichiche e sociali. A tal fine, il TSRM attribuisce una particolare importanza all’ascolto, attraverso il quale è possibile raccogliere informazioni e dati utili alla realizzazione di atti sanitari di qualità appropriata.
3.3 Il TSRM deve sempre essere facilmente riconoscibile, attraverso l’apposito abbigliamento da lavoro (camice bianco), il tesserino personale di riconoscimento ed eventuali distintivi professionali.
3.4 Il TSRM contribuisce all’educazione terapeutica necessaria a rendere la persona capace di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la sua salute. Per lo stesso fine, il TSRM garantisce un’informazione qualificata, obiettiva e completa, in particolar modo sugli aspetti tecnologici e tecnici del processo.
3.5 Il TSRM fornisce informazioni su tecnologie, tecniche, aspetti radioprotezionistici delle attività radiologiche e, se adeguatamente preparato, su mezzi di contrasto e radiofarmaci; per ciò che non è di sua competenza, indicherà l’interlocutore più qualificato a farlo.
3.6 Al fine di adottare la procedura tecnica più appropriata e garantire prestazioni professionali di qualità, il TSRM raccoglie informazioni e dati attraverso un’attenta e specifica attività anamnestica.
3.7 Il segreto professionale costituisce garanzia del rapporto di fiducia. Il TSRM si fa carico inoltre di informare coloro che collaborano alle sue prestazioni, anche non a titolo professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che vi si conformino.
3.8 Il TSRM tutela la privacy della persona riservando particolare attenzione ai dati sensibili. Si preoccupa altresì di tutelare l’intimità dei soggetti a lui affidati.
3.9 Il TSRM è responsabile della documentazione iconografica prodotta o consegnatagli dalla persona. Sulla documentazione iconografica prodotta la sua responsabilità si estende a tutte le fasi del processo: acquisizione, elaborazione, stampa ed archiviazione. Al fine di rendere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, il TSRM utilizza i più sicuri sistemi di identificazione.
3.10 Il TSRM è consapevole che il consenso ad una prestazione sanitaria è un diritto di ogni cittadino costituzionalmente tutelato. Si adopera pertanto a garantire che la persona, debitamente informato, possa giungere ad un’accettazione libera e consapevole della prestazione propostagli. Ritiene contrario a tale impostazione il ricorso puramente formale alla sottoscrizione di moduli predisposti. Il TSRM considera il consenso informato un atto di concreta partecipazione alle attività sanitarie e ne contrasta l’uso ai soli fini medico-legali.
3.11 In ordine alla sperimentazione il TSRM è consapevole che questa non può essere eseguita senza informazione e consenso della persona e sufficienti garanzie di tutela della sua salute.
3.12 Il TSRM riserva particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori.
4 – Rapporti con familiari, cittadini e società
4.1 Il TSRM recepisce le indicazioni della persona sui soggetti ai quali fare riferimento per il suo progetto di salute.
4.2 Il TSRM contribuisce ad educare i familiari o altri soggetti a cui la persona è affidata affinché collaborino al progetto di salute, anche in relazione alle particolari esigenze della tutela della salute dei familiari stessi.
4.3 Il TSRM è a conoscenza che nel caso di soggetto maggiorenne, in grado di intendere e volere, i familiari non possono sostituirsi allo stesso nell’espressione del consenso.
4.4 Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, il TSRM promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionali con l’obiettivo di migliorarne la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della salute nonché di prevenzione e cura della malattia.
5 – Rapporti con i colleghi TSRM e le altre professioni, sanitarie e non
5.1 Nei rapporti con i colleghi, il TSRM opera nella convinzione che la finalità primaria dell’impegno professionale è la tutela e la promozione della salute delle persone affidatele. Pertanto si preoccupa di garantire la massima collaborazione e la possibilità di utilizzare le rispettive conoscenze ed esperienze. Ritiene quindi deontologicamente censurabile ogni atteggiamento ispirato da rivalità o protagonismo.
Negli ambienti di lavoro, il TSRM assume comportamenti che favoriscano la creazione di un clima sereno e collaborativo, riconoscendolo come condizione favorente il raggiungimento degli obiettivi di salute, relazionali, professionali ed aziendali.
In caso di opinioni divergenti, su temi di carattere professionale il TSRM, evitando di manifestarle in presenza dell’utente, cercherà il confronto con i colleghi sul terreno di un corretto approfondimento scientifico.
5.2 Il TSRM, pur nella sua autonoma responsabilità tecnico professionale, ritiene essenziale ai fini del proprio servizio la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze. Con esse collabora al raggiungimento degli obiettivi di salute della persona.
5.3 In caso di richiesta di prestazioni che, sulla base della sua conoscenza tecnico professionale e dopo approfondita valutazione, tema possano risultare dannose per la salute della persona, il TSRM è tenuto a manifestare il proprio orientamento al medico radiologo. Nei casi di palese richiesta incongrua egli ha diritto di astenersi, assumendosene diretta responsabilità.
5.4 Sul luogo di lavoro, il TSRM impronta i rapporti professionali su comprensione e collaborazione e rifiuta e contrasta ogni tipo di violenza psicofisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione. In caso di constatata violenza psicofisica nei suoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, il TSRM è tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori, al Collegio professionale ed eventualmente alle autorità competenti.
5.5 Qualora richiesto, dagli altri professionisti o dalle situazioni, il TSRM garantisce la sua consulenza professionale condividendo quanto posseduto in termini di conoscenze, capacità ed abilità relazionali.
6 – Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche
6.1 Il TSRM, consapevole di essere soggetto inserito in un contesto sanitario ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è chiamato ad operare a tutela e beneficio degli interessi di salute della persona.
6.2 Il TSRM promuove iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della persona, finalizzate alla tutela della salute, segnala all’autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi, e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione.
Il TSRM è titolare per norma costituzionale del diritto di sciopero. Egli ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.
6.3 Se attraverso i percorsi interni previsti dalla struttura presso la quale esercita non ottiene chiarimenti o risoluzione delle criticità, il TSRM è tenuto a segnalare al Collegio professionale dei TSRM ogni comportamento di collega ritenuto lesivo del prestigio professionale, ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi, ogni prestazione di persona estranea alla professione che si configuri come esercizio abusivo della stessa. Anche in conformità ai compiti stabiliti dalla legge il TSRM deve fare riferimento al Collegio in caso di controversie con altri colleghi.
Il TSRM partecipa attivamente alla vita del Collegio professionale di riferimento per la tutela della professione, lo sviluppo culturale e sociale della categoria, affinché possa dare il meglio di se stesso al servizio della persona e della comunità.
6.4 Il TSRM è tenuto a farsi remunerare per le prestazioni professionali effettuate, nel rispetto dei valori minimi forniti dal Collegio professionale attraverso il tariffario.
6.5 Allorquando previsto, il TSRM promuove la propria attività professionale nel rispetto della norma e in modo non ingannevole.
6.6 Il TSRM che per valide e comprovabili motivazioni, su questioni professionali, si pone in contrasto con soggetti e/o Istituzioni alle quali è legato funzionalmente o gerarchicamente è tenuto a darne informazione al Collegio professionale competente e a richiederne l’intervento.
6.7 Il TSRM sostiene le Associazioni scientifiche di riferimento, nazionali ed internazionali, e partecipa attivamente alle loro attività apportando il proprio contributo alla costante verifica delle modalità operative ed alla produzione di nuove conoscenze.
7 – Rapporti con le tecnologie e l’industria
7.1 Il TSRM è il professionista sanitario posizionato tra la persona sottoposta ad interventi radiologici e le tecnologie utilizzate per la loro realizzazione. Attraverso la tecnologia il TSRM traduce il bisogno di salute della persona in appropriati e qualificati interventi radiologici, preventivi, diagnostici o terapeutici.
7.2 Il TSRM è tenuto a conoscere approfonditamente componenti e principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate.
7.3 Negli appositi organismi istituzionali il TSRM è tenuto a fornire il suo parere professionale sull’acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte in funzione della reale utilità delle tecnologie senza condizionamenti politico-amministrativi ed economici.
7.4 Il TSRM fa uso appropriato delle tecnologie di diagnostica per immagini e radioterapia a sua disposizione e, per ogni singolo caso, adotta le tecniche che meglio soddisfano le esigenze delle persone che a lui si affidano, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli di qualità.
7.5 Il TSRM intrattiene rapporti con l’industria ispirandoli ai principi di lealtà, trasparenza e confronto professionale, finalizzandoli esclusivamente al miglioramento continuo delle attività radiologiche.
8 – Rapporti con gli studenti dei Corsi di Laurea
8.1 Il TSRM partecipa direttamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E’ responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali, etici e deontologici della professione. Il TSRM contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.
8.2 Per il TSRM gli studenti rappresentano il futuro della professione. Li accoglie e ad essi dedica tempo ed attenzione garantendogli la trasmissione di conoscenze, competenze ed abilità professionali. Il TSRM è responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.
9 – Osservatorio permanente
La Federazione nazionale dei Collegi professionali TSRM costituisce un Osservatorio permanente, rappresentativo delle diverse anime della professione, con il compito di verificare nel tempo l’adeguatezza di quanto previsto dal presente Codice deontologico alla realtà culturale, sociale e sanitaria del momento. Allorquando l’Osservatorio lo ritenesse necessario, elaborerà apposite proposte di integrazione e/o revisione da sottoporre al Consiglio nazionale.
10 – Norma finale
In caso di dubbi interpretativi o assenza d’indicazioni, il TSRM individua gli atteggiamenti da assumere rifacendosi alla propria coscienza ed ai principi etici richiamati dal presente Codice deontologico.