

a seguito dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2025, n. 6455, si è creato un infondato allarmismo alimentato da chi coltiva interessi che non trovano riscontro nel dettato normativo; l’atto giurisdizionale – i cui effetti peraltro non sono definitivi poiché emessi in sede cautelare e, come tali, potenzialmente emendabili nelle successive fasi di merito del giudizio – non muta i termini della questione circa le competenze dei Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento (ESE); allo stesso modo, più in generale, è evidente che una ordinanza cautelare, indipendentemente dal suo contenuto, non modifica il quadro normativo di riferimento, circostanza che la Federazione ha ribadito e ribadirà nelle sedi istituzionalmente competenti.
A tal riguardo, a fronte della notiziata manifestazione organizzata da alcuni Massofisioterapisti per il prossimo 2 ottobre, si ribadisce l’opportunità che le questioni che riguardano la categoria debbano essere affrontate nelle Sedi istituzionali.
Per tali ragioni, la Federazione è impegnata nel portare avanti ogni necessaria azione presso i Ministeri competenti, affinché – nell’interesse generale dei professionisti e della collettività fruitrice delle prestazioni – vi sia la necessaria e non più procrastinabile chiarezza.
Proprio in tale solco, si inserisce la formale censura che la Federazione ha ritenuto di avanzare avverso talune pubblicazioni avvenute su testate giornalistiche, chiedendo e ottenendo l’immediata rettifica.
Come è noto, l’elenco speciale di cui all’art. 5 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2019, è riservato ai Massofisioterapisti con titolo conseguito dopo l’entrata in vigore della legge 42/1999.
I Massofisioterapisti iscritti nell’elenco summenzionato operano legittimamente ed a pieno titolo nell’ambito della riabilitazione, nel rispetto della normativa che ne regola l’attività, come confermato da autorevole giurisprudenza.
Invero, proprio il Consiglio di Stato, con un insuperato pronunciamento del 2022 (Cons.2 Stato, Sez. III, n. 4513/2022), ha definitivamente chiarito che “la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo
a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute”, precisando ulteriormente che “gli interventi regolatori da ultimo menzionati (legge 145/2018 e DM 9 agosto 2019) involgono esclusivamente l’attitudine del diploma in questione, conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, a reggere, in via eccezionale e ad esaurimento, l’esercizio di attività già ricadenti nel distinto ambito delle
professioni sanitarie e che, però, da tempo richiedevano una formazione diversa di livello universitario”.
Le ricadute del ragionamento espresso dai Giudici di Palazzo Spada sono inequivocabili:
“L’effetto innovativo che si riconnette alle previsioni normative qui in rilievo, e sempreché sussistano le condizioni previste dall’art. 5 del D.M. del 9.8.2019, si risolve, dunque, nell’ampliamento dell’ordinaria attitudine abilitativa del diploma di massofisioterapista siccome implementata, rispetto alle possibilità connesse allo status di operatore di interesse sanitario, nella sua capacità di intercettare ancora, e in via eccezionale, gli sbocchi professionali già garantiti nel previgente ordinamento a tale figura professionale”.
In questa prospettiva, “il legislatore – sostiene, ancora, il Consiglio di Stato – ha inteso, dunque, regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all’esercizio di un’attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento” (v., anche, Cons. Stato, sez. III, 16 novembre 2021 n. 7618, TAR Lazio, Sez. III quater,
nn. 15121/2024, 6805/2021, 7210/2020).
Per il complesso delle ragioni esposte gli Ordini rappresenteranno i propri iscritti in ordine all’effettiva portata dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2025, n. 6455, richiamata in oggetto.
In ogni caso, la Federazione continuerà ad agire affinché sia garantita la correttezza delle informazioni e della comunicazione, anche giornalistica, riguardo la figura del Massofisioterapista iscritto agli ESE.